Titolo II

Art. 27

Emittenti che trasmettono in codice

In vigore dal 16 apr 1992
1. Tutti i divieti e gli obblighi previsti dalla legge, ivi compresi quelli relativi al contenuto dei programmi, si applicano anche alle emittenti radiotelevisive i cui programmi possono essere ricevuti solo mediante un decodificatore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-27

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