Titolo II
Art. 32
Rinnovo della concessione
In vigore dal 16 apr 1992
1. La domanda di rinnovo della concessione, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità della concessione stessa. Il Ministero provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
2. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo di cui all' della legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-32