Titolo II
Art. 36
Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea
In vigore dal 16 apr 1992
Autorizzazione per la trasmissione
di programmi in contemporanea
1. L'autorizzazione a trasmettere il medesimo programma in contemporanea prevista dall' della legge è rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai singoli concessionari per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale interessati ovvero ai consorzi appositamente costituiti dai medesimi concessionari.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere contenuta nel limite della scadenza delle concessioni assentite ai singoli soggetti partecipanti alle intese od ai consorzi previsti all' della legge.
3. L'autorizzazione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell' della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-36