Titolo II
Art. 35
Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
In vigore dal 16 apr 1992
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e di quelli delle province autonome di Trento e Bolzano in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni che involgono questioni connesse alle realtà culturali e informative delle singole regioni o province autonome. In particolare ai comitati regionali possono essere richieste:
a) verifiche sulla corretta applicazione della legge da parte delle emittenti locali;
b) proposte per una migliore valorizzazione dell'emittenza lo- cale;
c) proposte per una più funzionale ripartizione del territorio regionale in bacini di utenza e sulle dimensioni delle imprese radiotelevisive;
d) consulenze sulla programmazione delle singole emittenti ai fini della valorizzazione delle realtà culturali e informative locali.
2. Il Garante può esercitare la facoltà di cui al comma precedente anche richiedendo pareri su questioni connesse alla tutela degli interessi collettivi degli utenti.
3. Ove sia necessario effettuare un esame contestuale di interessi relativi a diverse regioni, può essere indetta una conferenza ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-35