Titolo II

Art. 33

Comunicazioni

In vigore dal 16 apr 1992
1. Copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione previsti dalla legge, nonché dei relativi rinnovi, è inviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al competente ufficio del Ministero delle finanze, entro trenta giorni dal loro rilascio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-33

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