Titolo II

Art. 29

Deroghe all'obbligo della trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito

In vigore dal 16 apr 1992
Deroghe all'obbligo della trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito 1. L'obbligo di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione può essere derogato: a) per le emittenti locali: 1) in relazione alla rilevanza locale del contenuto del programma; 2) nel caso in cui i programmi siano diretti alle diverse comunità linguistico-culturali presenti nel territorio servito; 3) nel caso di eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili; b) per le emittenti nazionali esclusivamente per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, la deroga deve essere prevista da apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni caso per caso ovvero, se a carattere permanente, per non più di un quinto del tempo di trasmissione giornaliera. 3. Nel caso di deroga per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili il direttore responsabile dei programmi dell'emittente deve darne comunicazione, entro ventiquattro ore dall'avvenuta trasmissione, al direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente che, nel caso in cui non riscontri l'occasionalità o l'eccezionalità e la non prevedibilità dell'evento, provvede alla segnalazione di cui all', comma 16, della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-29

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