Titolo II

Art. 25

Concessione per la radiodiffusione commerciale in ambito nazionale

In vigore dal 16 apr 1992
Concessione per la radiodiffusione commerciale in ambito nazionale 1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, redatta secondo le forme e le modalità prescritte dall', deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e deve indicare: a) i bacini di utenza che si intendono servire; b) l'impegno, per la radiodiffusione televisiva, a trasmettere film cinematografici nelle percentuali minime previste dall', commi 1 e 3, della legge; c) l'impegno a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio; d) gli elementi di cui all', comma 3, lettere a), d), e), f), g), h), l), n) ed o) e comma 4. 2. Ai fini del rilascio della concessione si segue il procedimento previsto dagli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-25

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