Titolo II
Art. 23
Concessione per la radiodiffusione in ambito locale a carattere commerciale
In vigore dal 16 apr 1992
Concessione per la radiodiffusione in ambito locale
a carattere commerciale
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana il bando contenente l'indicazione del numero delle concessioni che possono essere rilasciate per ciascun bacino di utenza o per parti limitate di detto bacino alle emittenti a carattere commerciale.
2. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva a carattere locale, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
3. La domanda deve specificare:
a) il tipo di concessione, radiofonica o televisiva, che si intende ottenere;
b) nel caso di concessione televisiva, l'eventuale uso di un sistema di codificazione;
c) il bacino d'utenza o la parte limitata di detto bacino che si intende servire;
d) le caratteristiche dell'impianto risultanti dal progetto radioelettrico e tecnologico da allegare alla domanda insieme alla dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle norme del Comitato elettrotecnico italiano e alle vigenti norme antinfortunistiche;
e) i dati relativi al soggetto richiedente e al responsabile dei programmi;
f) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato, esteso all'arco temporale di durata della concessione;
g) la quota percentuale degli spettacoli e servizi informativi che l'emittente prevede di produrre in proprio;
h) lo spazio che si intende destinare ai vari tipi di programmazione (informazione, sport, cultura, svago, ecc.);
i) i bacini d'utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di concessione, specificando l'ordine di preferenza;
l) gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui agli della legge;
m) l'impegno del richiedente a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale ed a programmi comunque legati alle realtà locali, non di carattere commerciale;
n) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell' della legge;
o) l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge al rilascio delle concessioni;
p) le eventuali esperienze maturate, in precedenza, nel settore dell'editoria e dello spettacolo;
q) le modalità attraverso le quali si intende adempiere all'obbligo di cui all', comma 1, della legge.
4. I richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive devono altresì specificare, con apposita documentazione:
a) gli elementi dimostrativi della presenza sul mercato;
b) il numero medio delle ore di trasmissione effettuate giornalmente;
c) la tipologia dei programmi trasmessi;
d) la quota percentuale di spettacoli e servizi informativi autoprodotti;
e) il numero di lavoratori occupati suddivisi per mansioni e qualifiche;
f) gli indici di ascolto rilevati;
g) gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo;
h) le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità fra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti, di responsabilità, eventualmente effettuate;
i) la dichiarazione di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione;
l) l'indicazione delle sanzioni amministrative eventualmente subite.
5. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione nonché dell'ultimo bilancio presentato ai sensi dell' della legge. La firma in calce deve essere autenticata secondo le forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-23