Art. 23 · Concessione per la radiodiffusione in ambito locale a carattere commerciale
Titolo II

Art. 23

23 / 40

Concessione per la radiodiffusione in ambito locale a carattere commerciale

In vigore dal 16 apr 1992
Concessione per la radiodiffusione in ambito locale a carattere commerciale 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana il bando contenente l'indicazione del numero delle concessioni che possono essere rilasciate per ciascun bacino di utenza o per parti limitate di detto bacino alle emittenti a carattere commerciale. 2. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva a carattere locale, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. 3. La domanda deve specificare: a) il tipo di concessione, radiofonica o televisiva, che si intende ottenere; b) nel caso di concessione televisiva, l'eventuale uso di un sistema di codificazione; c) il bacino d'utenza o la parte limitata di detto bacino che si intende servire; d) le caratteristiche dell'impianto risultanti dal progetto radioelettrico e tecnologico da allegare alla domanda insieme alla dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle norme del Comitato elettrotecnico italiano e alle vigenti norme antinfortunistiche; e) i dati relativi al soggetto richiedente e al responsabile dei programmi; f) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato, esteso all'arco temporale di durata della concessione; g) la quota percentuale degli spettacoli e servizi informativi che l'emittente prevede di produrre in proprio; h) lo spazio che si intende destinare ai vari tipi di programmazione (informazione, sport, cultura, svago, ecc.); i) i bacini d'utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di concessione, specificando l'ordine di preferenza; l) gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui agli della legge; m) l'impegno del richiedente a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale ed a programmi comunque legati alle realtà locali, non di carattere commerciale; n) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell' della legge; o) l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge al rilascio delle concessioni; p) le eventuali esperienze maturate, in precedenza, nel settore dell'editoria e dello spettacolo; q) le modalità attraverso le quali si intende adempiere all'obbligo di cui all', comma 1, della legge. 4. I richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive devono altresì specificare, con apposita documentazione: a) gli elementi dimostrativi della presenza sul mercato; b) il numero medio delle ore di trasmissione effettuate giornalmente; c) la tipologia dei programmi trasmessi; d) la quota percentuale di spettacoli e servizi informativi autoprodotti; e) il numero di lavoratori occupati suddivisi per mansioni e qualifiche; f) gli indici di ascolto rilevati; g) gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo; h) le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità fra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti, di responsabilità, eventualmente effettuate; i) la dichiarazione di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione; l) l'indicazione delle sanzioni amministrative eventualmente subite. 5. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione nonché dell'ultimo bilancio presentato ai sensi dell' della legge. La firma in calce deve essere autenticata secondo le forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-23