Titolo II
Art. 22
Controlli e verifiche
In vigore dal 16 apr 1992
1. Allo scopo di accertare l'osservanza degli obblighi del concessionario l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di effettuare controlli e verifiche anche presso le sedi del concessionario che è, pertanto, obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati dell'Amministrazione stessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-22