Art. 22 · Controlli e verifiche
Titolo II

Art. 22

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Controlli e verifiche

In vigore dal 16 apr 1992
1. Allo scopo di accertare l'osservanza degli obblighi del concessionario l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di effettuare controlli e verifiche anche presso le sedi del concessionario che è, pertanto, obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati dell'Amministrazione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-22