Titolo I

Art. 18

Certificazioni

In vigore dal 16 apr 1992
1. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può ottenere, a proprie spese, il rilascio di certificazioni sul conto dei soggetti iscritti, attestanti l'avvenuta iscrizione nonché la sussistenza di tutti i successivi adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-18

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