Titolo I

Art. 13

Iscrizione nel registro delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità

In vigore dal 16 apr 1992
Iscrizione nel registro delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità 1. Le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi devono presentare al Garante, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività imprenditoriale, domanda di iscrizione nel registro contenente le generalità complete e il domicilio del titolare, se trattasi di impresa individuale, ovvero la ragione sociale o la denominazione sociale e la sede, se trattasi di società. La domanda, redatta secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma del richiedente debitamente autenticata. 2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dall', comma 4, lettere a), b), c) ed e), e comma 5, nonché una dichiarazione contenente l'elenco delle emittenti servite e degli eventuali relativi contratti stipulati ed ancora in corso, con l'indicazione sommaria dei relativi elementi finanziari. 3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo