Titolo I
Art. 10
Tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive
In vigore dal 16 apr 1992
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria provvede alla tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo.
2. Presso il registro devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli , comma 6, e 17, comma 5, della legge nonché dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-10