Titolo I
Art. 11
Organizzazione del registro
In vigore dal 16 apr 1992
1. Il registro nazionale delle imprese radiotelevisive consta di:
a) un registro cronologico nel quale devono essere annotati progressivamente mittente, oggetto, data di spedizione di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto, nonché i relativi provvedimenti adottati dall'ufficio;
b) un registro repertorio nel quale: 1) sono iscritti i concessionari e gli altri soggetti di cui all' commi 2 e 5 della legge; 2) è indicato l'assetto proprietario, costantemente aggiornato, di ogni singolo soggetto; 3) sono annotati gli estremi degli atti, delle comunicazioni e dei documenti relativi agli adempimenti di cui agli , comma 6, e 17, comma 5, della legge.
2. Tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti, di cui al comma 1, devono essere in regola con le disposizioni sul bollo e devono re- care la firma, debitamente autenticata, del legale rappresentante dell'impresa concessionaria o autorizzata. Essi sono conservati separatamente in fascicoli a numerazione progressiva, intestati ai concessionari e agli altri soggetti ivi indicati.
3. Per la scrittura e la tenuta del registro l'ufficio del Garante può avvalersi di strumenti meccanici, informatici e telematici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-11