Titolo II
Art. 37
Consorzi per la trasmissione di programmi in contemporanea
In vigore dal 16 apr 1992
Consorzi per la trasmissione di programmi
in contemporanea
1. I consorzi di cui all' sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile e possono ottenere l'autorizzazione prevista dall' della legge a condizione che:
a) l'oggetto del contratto sia esclusivamente riferito alla trasmissione di programmi in contemporanea in bacini di utenza diversi;
b) la durata del consorzio, non inferiore a quella della richiesta autorizzazione, sia contenuta nei limiti della scadenza delle concessioni assentite ai singoli consorziati;
c) i soggetti consorziati siano titolari di concessione rilasciata ai sensi dell' della legge ed operino in diversi bacini di utenza.
2. I consorzi costituiti ai sensi del comma 1 devono richiedere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all' della legge e con le modalità prescritte dagli e seguenti del presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-37