Titolo II
Art. 40
Disposizioni transitorie
In vigore dal 16 apr 1992
1. In sede di prima applicazione della legge il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni sulla base del piano di assegnazione delle radiofrequenze redatto ai sensi dell' della legge ed in deroga alla procedura prevista dagli , tenendo conto dei seguenti elementi:
a) potenzialità economica del soggetto richiedente;
b) qualità della programmazione prevista;
c) progetti radioelettrici e tecnologici.
2. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive il Ministro tiene, altresì, conto dei seguenti elementi:
a) presenza sul mercato;
b) ore di trasmissione effettuate;
c) qualità dei programmi trasmessi;
d) quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all' della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
e) personale dipendente, con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico;
f) indici di ascolto rilevati.
3. A parità di condizioni costituisce titolo preferenziale l'esercizio di impianti ai sensi dell' della legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VIZZINI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 17
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-40