Titolo I

Art. 11

Esclusione di giocate dall'estrazione

In vigore dal 9 nov 1990
1. Qualora la competente commissione di zona venga comunque a conoscenza che le matrici rivelano incompletezza di dati o le giocate sono state accettate in violazione delle disposizioni dell' della citata legge n. 528/1982, come modificato dall' della legge 19 aprile 1990, n. 85, ovvero i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, ne dichiara l'esclusione dall'estrazione con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto. 2. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso della somma giocata, che dev'essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della decisione. 3. Il rimborso viene effettuato dietro ritiro dello scontrino dal raccoglitore che ha ricevuto la giocata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-11

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