Titolo I
Art. 14
Consegna dello scontrino e pagamento delle vincite
In vigore dal 9 nov 1990
1. Lo scontrino relativo alle vincite, risultanti dal Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto, dev'essere consegnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla affissione di cui al comma 3 dell'.
2. Il pagamento della vincita è eseguito a condizione che lo scontrino sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso le apparecchiature automatizzate, salvo il diritto al rimborso dell'importo della scommessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-14