Titolo I
Art. 10
Deposito e custodia delle matrici
In vigore dal 9 nov 1990
1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative matrici meccanizzate siano state depositate, a cura della competente commissione di zona, nei relativi archivi ove devono essere custodite in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di congegno di controllo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-10