Titolo I
Art. 5
Importo delle giocate. Graduazione del gioco
In vigore dal 9 nov 1990
1. Le giocate possono farsi per l'importo singolo di L. 1.000 o multipli di mille e non possono essere superiori a L. 50.000.
L'importo di una giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a L. 2.000.
2. L'importo della giocata può essere ripartito dal giocatore tra le diverse sorti ammesse dalla quantità dei numeri giocati a condizione che ciascuna posta sia pari a 10 oppure a un multiplo di 10.
3. Il sistema informatico viene programmato in modo da respingere le giocate che darebbero diritto a premi che non possono essere corrisposti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-5