Titolo I

Art. 5

Importo delle giocate. Graduazione del gioco

In vigore dal 9 nov 1990
1. Le giocate possono farsi per l'importo singolo di L. 1.000 o multipli di mille e non possono essere superiori a L. 50.000. L'importo di una giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a L. 2.000. 2. L'importo della giocata può essere ripartito dal giocatore tra le diverse sorti ammesse dalla quantità dei numeri giocati a condizione che ciascuna posta sia pari a 10 oppure a un multiplo di 10. 3. Il sistema informatico viene programmato in modo da respingere le giocate che darebbero diritto a premi che non possono essere corrisposti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-5

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