Titolo I
Art. 7
Requisiti di validità dello scontrino
In vigore dal 9 nov 1990
1. Il giocatore è tenuto ad assicurarsi che lo scontrino riporti esattamente la giocata e che esso sia completo, integro e leggibile.
2. Qualora lo scontrino non abbia tali requisiti va ritirato dal raccoglitore e la relativa giocata va annullata e sostituita con un nuovo scontrino avente le caratteristiche di cui al comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-7