Titolo I
Art. 3
Modalità di raccolta delle giocate
In vigore dal 9 nov 1990
1. Le giocate si ricevono mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate.
2. I dati relativi vengono trasmessi al centro di elaborazione, con la possibilità di effettuare tempestivamente l'annullamento in caso di errore.
3. Al giocatore viene rilasciato uno scontrino su carta filigranata contenente la data della giocata e quella in cui avverrà l'estrazione, l'importo della scommessa ed i numeri prescelti, le poste, le sorti e le ruote a cui si riferisce la scommessa, nonché il numero di serie ed il codice che contraddistingue il raccoglitore.
Ogni scontrino deve contenere una sola giocata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-3