Titolo I
Art. 4
Compenso ai raccoglitori
In vigore dal 9 nov 1990
1. Il compenso da attribuire ai raccoglitori, che viene erogato mediante trattenuta da conguagliare all'atto del versamento delle somme riscosse, è fissato nella misura unica del 10 per cento sull'incasso lordo delle scommesse effettuate presso ciascun raccoglitore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-4