Titolo I
Art. 9
Commissione di zona
In vigore dal 9 nov 1990
1. Presso le intendenze di finanza delle sedi di estrazione e con circoscrizione da determinarsi mediante decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, è istituita una commissione di zona per il controllo del gioco del lotto.
2. La predetta commissione è nominata dall'intendente di finanza ed è composta da tre funzionari: uno dell'Amministrazione finanziaria che la presiede, un altro del Ministero del tesoro e un terzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della intendenza di finanza designato dall'intendente e con qualifica funzionale non inferiore alla settima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-9