Titolo I

Art. 13

Determinazione e convalida delle vincite Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto

In vigore dal 9 nov 1990
Determinazione e convalida delle vincite Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto 1. Nel primo giorno feriale successivo all'estrazione la commissione di zona si riunisce per procedere alla determinazione e convalida delle vincite e alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto contenente le vincite distinte per punto di raccolta. 2. Il Bollettino suddetto deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare al netto delle ritenute di legge. 3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 1 deve essere inviato alla Direzione generale per le entrate speciali, alla Direzione generale dei monopoli di Stato e a tutte le intendenze di finanza comprese nella zona presso cui è stata istituita la commissione di zona. Le predette intendenze provvedono, il successivo giorno lavorativo, all'affissione del Bollettino nel proprio albo per un periodo non inferiore a sessanta giorni. 4. Ad ogni punto di raccolta sarà trasmesso, e quindi esposto al pubblico, il Bollettino contenente le vincite conseguite presso il punto stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-13

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