Titolo I
Art. 17
Modalità di pagamento delle vincite superiori a L. 1.250.000
In vigore dal 9 nov 1990
Modalità di pagamento
delle vincite superiori a L. 1.250.000
1. Il pagamento delle vincite d'importo superiore a L. 1.250.000 e di quelle d'importo inferiore non pagate dal raccoglitore nei casi previsti dall' è effettuato da parte della Direzione generale dei monopoli di Stato entro quindici giorni dal ricevimento dello scontrino, mediante emissione di titolo commutabile in vaglia cambiario dalla Banca d'Italia intestato al presentatore dello scontrino o alla persona da lui indicata ed inviato al suo domicilio.
2. In caso di smarrimento dello scontrino, durante la trasmissione effettuata dall'ispettorato compartimentale o dall'intendenza di finanza, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ugualmente al pagamento, sulla base della matrice dello stampato di cui al comma 2 dell' che, a tal fine, sarà inviata unitamente ad una dichiarazione firmata dal capo dell'ispettorato attestante l'avvenuta presentazione dello scontrino e la sua trasmissione alla Direzione generale dei monopoli di Stato per il pagamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-17