Capo II
Art. 22
Responsabilità dei raccoglitori verso i giocatori
In vigore dal 9 nov 1990
1. Il raccoglitore risponde personalmente nei confronti del giocatore per qualsiasi comportamento illecito, suo o di un proprio dipendente, dal quale possa derivare pregiudizio per il giocatore stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-22