Titolo IV

Art. 27

Coesistenza del sistema manuale e di quello automatizzato

In vigore dal 9 nov 1990
1. Il sistema automatizzato del gioco del lotto può entrare in funzione progressivamente su base zonale. 2. Durante il periodo di coesistenza del nuovo e del vecchio sistema ciascuno è disciplinato dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1990 Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 15
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-27

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