Titolo IV
Art. 27
Coesistenza del sistema manuale e di quello automatizzato
In vigore dal 9 nov 1990
1. Il sistema automatizzato del gioco del lotto può entrare in funzione progressivamente su base zonale.
2. Durante il periodo di coesistenza del nuovo e del vecchio sistema ciascuno è disciplinato dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 15
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-27