Titolo III
Art. 25
Rendiconto del raccoglitore
In vigore dal 9 nov 1990
1. Il raccoglitore, il giorno successivo al versamento, deve inviare al competente ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal presente regolamento.
2. Riconosciuto regolare l'estratto conto da parte dell'ispettorato compartimentale dei Monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-25