Art. 28

Oggetto

In vigore dal 13 nov 1996
1. Nel caso in cui la gestione del gioco del lotto sia affidata in concessione, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, per l'esercizio delle attività inerenti ai poteri pubblici trasferiti al concessionario, in luogo delle disposizioni di cui agli , comma 1, 15, 16, 17, 23 e 24 si applicano le disposizioni che seguono.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-28

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