Art. 33

Versamenti del concessionario

In vigore dal 13 nov 1996
1. Il concessionario, entro il lunedì seguente la settimana successiva a quella di versamento da parte dei raccoglitori, versa alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme accreditategli dai raccoglitori, al netto di quanto da lui stesso prelevato per il pagamento delle vincite di propria competenza e per il compenso spettantegli previsto dall'atto di concessione, nonché dell'importo delle ritenute dovute ai fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze (1%) e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (2%) relative alle vincite pagate dai raccoglitori. L'estratto della relativa quietanza viene inviato, a cura della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato. 2. Qualora il versamento di cui al comma 1 venga omesso in tutto o in parte, oppure venga effettuato in ritardo, nei confronti del concessionario si applicano le penalità per inadempimento previste dall'atto di concessione. 3. Entro la prima settimana di ciascun mese il concessionario provvede al versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo delle ritenute, relative alle vincite pagate dai raccoglitori nel mese precedente, da destinarsi al fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze (1%) ed al fondo di previdenza del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (2%). Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riassegnazione delle predette ritenute ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero delle finanze e dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-33

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