Art. 37
Flussi finanziari
In vigore dal 13 nov 1996
1. La gestione finanziaria è effettuata utilizzando un conto corrente bancario acceso dal concessionario presso un istituto bancario in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni di mercato.
2. Al conto corrente bancario affluiscono gli importi netti a debito risultanti dagli estratti conto settimanali dei raccoglitori del gioco del lotto, versati al concessionario a norma dell'.
Da detto conto il concessionario preleva:
a) l'importo delle vincite da pagare a cura del concessionario stesso ed il compenso a quest'ultimo spettante;
b) l'importo da versare allo Stato a norma dell', comma 1;
c) l'importo delle ritenute di cui all', comma 3.
3. Gli interessi prodotti dal conto corrente bancario sono versati all'erario il giorno successivo alla data di accreditamento dell'importo netto sul conto corrente medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-37