Art. 39

Operazioni di estrazione

In vigore dal 13 nov 1996
1. Le estrazioni settimanali, di cui al primo comma dell' della legge 19 aprile 1990, n. 85, sono eseguite pubblicamente dal concessionario, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia sede di ruota, oppure in Roma, per alcune o tutte le ruote, qualora in tal senso disponga il Ministro delle finanze con proprio decreto. 2. Le estrazioni avvengono a cura del concessionario, alla presenza di una commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze e presieduta da un dirigente generale dell'Amministrazione finanziaria o da un ufficiale superiore della Guardia di finanza; la commissione ministeriale sottoscrive il verbale delle operazioni di estrazione. 3. Le estrazioni possono essere effettuate anche mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica dei numeri vincenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-39

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