Art. 41

Reclami

In vigore dal 13 nov 1996
1. Avverso la dichiarazione di esclusione del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino può proporre reclamo in carta semplice spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario stesso entro otto giorni decorrenti da quello di affissione del Bollettino ufficiale di zona. 2. Ai fini della tempestività del reclamo si ha riguardo alla data di spedizione postale. 3. Sul reclamo il concessionario decide entro il termine di quindici giorni comunicandone l'esito con raccomandata all'opponente. In caso di omessa decisione del concessionario nel termine predetto, il reclamo si intende respinto ed il giocatore può proporre ricorso alla commissione centrale con le modalità e nei termini di cui al successivo comma 4. 4. Avverso il mancato accoglimento del reclamo può essere proposto ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, con le modalità e nei termini di cui all' della legge 2 agosto 1982, n. 528. 5. È fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell', ultimo comma, della citata legge n. 528/1982.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-41

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