Art. 38
Adempimenti contabili del concessionario
In vigore dal 13 nov 1996
1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi del lotto ed al pagamento delle vincite, mediante la produzione degli elaborati contabili e della documentazione come segue:
a) prospetto complessivo settimanale contenente l'importo delle giocate, il numero delle giocate, l'importo dell'aggio ai raccoglitori, l'importo del compenso al concessionario, l'importo lordo delle vincite con la disaggregazione per sorte, l'importo a favore dell'erario. Tale prospetto è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il martedì successivo ad ogni estrazione;
b) prospetto estratto conto raccoglitori contenente il saldo a debito e a credito di ciascun raccoglitore, l'importo a debito versato al concessionario con l'indicazione dell'eventuale ritardato, parziale od omesso versamento. Tale prospetto è trasmesso al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato ogni mercoledì seguente la settimana successiva a quella di versamento dei raccoglitori;
c) rendiconto settimanale delle vincite pagate dal concessionario comprendente l'importo delle giocate vincenti da pagare, l'importo delle giocate pagate, l'importo dei versamenti destinato ai fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo dell'eventuale saldo per vincite non reclamate alla scadenza del sessantesimo giorno dall'affissione del Bollettino ufficiale di zona.
Tale rendiconto è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato nei trenta giorni successivi alla scadenza del sessantesimo giorno dalla suddetta affissione del Bollettino ufficiale di zona, con allegati gli scontrini pagati in originale e gli attestati di versamento in conto corrente postale o con la quietanza di tesoreria provinciale relativi alle eventuali vincite non reclamate;
d) contabilità bimestrale contenente l'analisi della gestione finanziaria delle riscossioni e dei pagamenti di ciascun bimestre, e cioè: nella sezione "carico" le riscossioni dai raccoglitori, gli aggi da loro trattenuti, i pagamenti dagli stessi effettuati, l'importo delle ritenute per i fondi di previdenza trattenuti sulle vincite pagate; nella sezione "scarico" i pagamenti delle vincite di competenza del concessionario, il compenso spettantegli, il versamento degli utili erariali, il versamento delle ritenute destinate ai fondi di previdenza, con l'evidenziazione dei resti da versare alla fine di ogni bimestre e dei pagamenti e versamenti in conto residui all'inizio dell'esercizio. Ogni contabilità riporta le totalizzazioni relative ai bimestri precedenti e quelle di tutto il bimestre di riferimento. Detto prospetto è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre;
e) conto giudiziale delle somme riscosse e dei pagamenti attinenti al gioco del lotto contenente l'analisi della gestione finanziaria delle riscossioni e dei pagamenti dell'intero anno, con l'indicazione, nelle sezioni "carico" e "scarico" dei flussi finanziari di cui al prospetto del punto d), con allegati gli attestati di versamento in conto corrente postale o le quietanze di tesoreria provinciale relativi al versamento degli utili erariali, nonché gli attestati di versamento delle ritenute destinate ai fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (1%) e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (2%). Il prospetto di cui al presente punto e) è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato.
2. Tutti gli elaborati di cui al comma 1 devono essere trasmessi dal concessionario, entro gli stessi termini per ciascuno di essi previsti, anche all'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, con esclusione del conto giudiziale che deve pervenire allo stesso ufficio, in doppia copia, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.
3. Il concessionario rende disponibile il proprio sistema informativo per il costante controllo, a mezzo terminali installati presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'ufficio centrale di ragioneria, dei flussi finanziari relativi alle riscossioni, ai pagamenti ed ai versamenti.
4. Il concessionario trasmette all'Amministrazione finanziaria i dischi ottici immodificabili delle giocate e delle vincite, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-38