Art. 29

Estratti conto settimanali dei raccoglitori

In vigore dal 13 nov 1996
1. Il mercoledì successivo all'estrazione, il concessionario consegna ad ogni raccoglitore, a mezzo del sistema automatizzato, il relativo estratto conto contenente: a) il numero e l'importo delle giocate relative all'ultimo concorso; b) l'aggio corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore; c) il numero e l'importo delle vincite pagate; d) il numero e l'importo delle giocate escluse dal concorso dal concessionario e rimborsate; e) il numero e l'importo delle giocate annullate; f) l'importo netto a debito, da versare al concessionario, o a credito, da conguagliare nell'estratto conto della settimana successiva.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-29

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