Art. 29
Estratti conto settimanali dei raccoglitori
In vigore dal 13 nov 1996
1. Il mercoledì successivo all'estrazione, il concessionario consegna ad ogni raccoglitore, a mezzo del sistema automatizzato, il relativo estratto conto contenente:
a) il numero e l'importo delle giocate relative all'ultimo concorso;
b) l'aggio corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;
c) il numero e l'importo delle vincite pagate;
d) il numero e l'importo delle giocate escluse dal concorso dal concessionario e rimborsate;
e) il numero e l'importo delle giocate annullate;
f) l'importo netto a debito, da versare al concessionario, o a credito, da conguagliare nell'estratto conto della settimana successiva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-29