Titolo III
Art. 23
Estratto conto
In vigore dal 9 nov 1990
1. Il mercoledì successivo all'estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore, a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente:
a) il numero e l'importo delle giocate;
b) l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;
c) il numero e l'importo delle vincite pagate;
d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate;
e) l'importo netto da versare.
2. Copia dell'estratto conto suddetto viene, altresì, trasmessa alla ragioneria provinciale dello Stato competente per il territorio in cui è ubicato il punto di raccolta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-23