Titolo III

Art. 23

Estratto conto

In vigore dal 9 nov 1990
1. Il mercoledì successivo all'estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore, a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente: a) il numero e l'importo delle giocate; b) l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore; c) il numero e l'importo delle vincite pagate; d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate; e) l'importo netto da versare. 2. Copia dell'estratto conto suddetto viene, altresì, trasmessa alla ragioneria provinciale dello Stato competente per il territorio in cui è ubicato il punto di raccolta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-23

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