Titolo II
Art. 19
Insegna e giorni d'apertura d'esercizio dei punti di raccolta
In vigore dal 9 nov 1990
1. I punti di raccolta del gioco del lotto devono essere contrassegnati, all'esterno del locale, dalla insegna prescritta dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.
2. I punti di raccolta devono restare aperti al pubblico tutti i giorni tranne quelli riconosciuti festivi agli effetti civili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-19