Titolo II

Art. 19

Insegna e giorni d'apertura d'esercizio dei punti di raccolta

In vigore dal 9 nov 1990
1. I punti di raccolta del gioco del lotto devono essere contrassegnati, all'esterno del locale, dalla insegna prescritta dall'Amministrazione dei monopoli di Stato. 2. I punti di raccolta devono restare aperti al pubblico tutti i giorni tranne quelli riconosciuti festivi agli effetti civili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-19

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