Titolo I
Art. 16
Modalità di presentazione dello scontrino per vincite superiori a L. 1.250.000
In vigore dal 9 nov 1990
Modalità di presentazione dello scontrino
per vincite superiori a L. 1.250.000
1. Gli scontrini delle vincite di importo superiore a L. 1.250.000 vanno presentati per il pagamento ad un ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato che ne rilascia ricevuta al presentatore in calce alla fotocopia dello scontrino stesso.
2. L'ispettorato compartimentale compila subito ad uso interno apposito stampato a rigoroso rendiconto contenente tutti gli elementi dello scontrino, oltre le generalità e l'indirizzo indicato dal destinatario del pagamento.
3. Il giocatore può presentare lo scontrino anche all'intendenza di finanza nell'ambito della cui circoscrizione ricade il luogo del suo domicilio fiscale; il predetto ufficio provvede, in tal caso, ad inoltrarlo immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato.
4. È data, altresì, facoltà al vincitore di presentare lo scontrino, a suo rischio e pericolo, a mezzo del servizio postale, purchè spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di cui al comma 1 dell'.
5. Nel caso di presentazione dello scontrino all'intendenza di finanza quest'ultima provvede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.
6. L'intendenza di finanza o l'ispettorato compartimentale inviano immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato lo scontrino ritirato o quello pervenutogli come sopra, unitamente ad un esemplare del modello di stampato di cui al comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-16