Capo II
Art. 20
Norme per la concessione dei punti di raccolta
In vigore dal 9 nov 1990
1. L'esercizio di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto è concesso dall'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, sulla base dei criteri determinati dall', a chi gestisce una rivendita di generi di monopolio, in qualità di titolare, da tempo anteriore rispetto ad altri aspiranti.
2. La perdita per qualsiasi causa della titolarità della rivendita di generi di monopolio comporta l'automatica decadenza dalla concessione del punto di raccolta, salvo ipotesi di trasferimenti autorizzati.
3. La misura, le modalità e i termini di pagamento della imposta di concessione governativa istituita dall', comma 6, della citata legge n. 528/1982, nel testo sostituito dall' della legge n. 85/1990, sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto.
4. Il gettito dell'imposta di cui al comma 3 affluisce al bilancio dello Stato sul capitolo concernente le tasse sulle concessioni governative.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-20