Titolo I
Art. 15
Pagamento delle vincite non superiori a L. 1.250.000
In vigore dal 9 nov 1990
Pagamento delle vincite
non superiori a L. 1.250.000
1. Per le vincite d'importo non superiore a L. 1.250.000, lo scontrino deve essere esibito al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al pagamento delle vincite ed al ritiro dello scontrino, previo accertamento della integrità e completezza dello stesso.
2. Nell'ultimo giorno utile prima della decadenza di cui al comma 1 dell' è consentito al vincitore di presentare lo scontrino all'intendenza di finanza, secondo le modalità previste dall' per le vincite superiori a L. 1.250.000.
3. La medesima procedura può essere consentita, su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in caso di vincite eccezionalmente numerose.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-15