Titolo I

Art. 6

Ripartizione in sorti delle giocate

In vigore dal 9 nov 1990
1. Non possono essere accettate giocate effettuate su sorti non realizzabili con la quantità dei numeri giocati. 2. Parimenti non possono essere accettate le giocate nelle quali la somma delle poste scommesse sulle singole sorti, tra le quali si intende ripartire la giocata, non coincide con l'ammontare complessivo della giocata stessa. In tal senso viene programmato il sistema informatico. 3. Tali giocate, qualora per qualsiasi motivo risultassero accettate, non producono alcun diritto a favore del giocatore nell'ipotesi del comma 1, salvo il diritto al rimborso dell'importo della scommessa. 4. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, in caso di vincita, l'importo complessivo giocato viene ridistribuito proporzionalmente alle singole poste, anche in deroga al disposto del comma 2 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-6

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