Titolo I
Art. 2
Determinazione delle vincite
In vigore dal 9 nov 1990
1. L'importo della vincita si ottiene moltiplicando la posta per i premi fissati nell' della legge 2 agosto 1982, n. 528, e per il numero delle combinazioni sortite e dividendo per il numero delle combinazioni possibili.
2. Il premio massimo cui può dare luogo ogni scontrino, comunque sia ripartito il prezzo della giocata, non può eccedere la somma di lire 1000 milioni; in caso contrario il premio è ridotto a questa somma, senza altro diritto per il giocatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-2