Titolo V
Art. 164
Compilazione della domanda
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Le somme occorenti per deposito volontario od obbligatorio nella Cassa depositi e prestiti possono essere prelevate dai libretti di qualunque specie e da quelli giudiziari.
2 - Le relative domande debbono essere redatte su speciali modelli forniti dagli uffici e contenere tutte le indicazione circa il deposito che l'interessato intende eseguire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-164