Titolo V
Art. 160
Iscrizione degli interessi su libretti appartenenti a residenti all'estero
In vigore dal 17 ago 1989
1 - L'iscrizione degli interessi sui libretti di serie ordinaria appartenenti a persone residenti all'estero è eseguita dall'ufficio di emissione, qualora il libretto sia presentato a detto ufficio dall'intestatario o da un suo incaricato; è eseguita dall'Amministrazione sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero nonché sui libretti ordinari lasciati eventualmente in custodia all'Amministrazione stessa o che pervengano ad essa per posta, direttamente dall'intestatario o tramite l'autorità consolare o un istituto bancario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-160