Titolo V
Art. 158
Partecipazione dei rimborsi - Duplicati di cedole
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Ciascun rimborso è partecipato all'organo dell'Amministrazione detentore della partita di conto, mediante l'invio della cedola.
2 - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della cedola originale relativa ad un rimborso su libretto nominativo, l'Amministrazione invita il percipiente a compilare e firmare un duplicato o provvede essa stessa alla compilazione del duplicato sulla base delle registrazioni risultanti dal libretto e dalle scritture di ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-158