Titolo V
Art. 153
Rimborsi dislocati
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Per i rimborsi eseguiti in uffici diversi da quello di emissione le richieste di conferma del credito e le comunicazioni di risposta possono aver corso per telegrafo.
2 - La conferma del credito non è necessaria quando il libretto sia stato trasmesso direttamente dall'Amministrazione per la consegna all'interessato ed il rimborso venga chiesto all'atto stesso della consegna.
3 - L'ufficio che esegue i rimborsi deve sempre darne immediata partecipazione all'ufficio di emissione del libretto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-153