Titolo V
Art. 149
Limiti di importo dei depositi
In vigore dal 17 ago 1989
1 - I limiti minimi e massimi per ciascun deposito sui libretti nominativi ed al portatore sono fissati con il provvedimento previsto dall' del codice postale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-149