Titolo V

Art. 146

Firma dell'intestatario e indicazione del suo domicilio

In vigore dal 17 ago 1989
1 - L'ufficio che rilascia il libretto nominativo invita l'intestatario o gli intestatari ad apporre la propria firma sulla corrispondente partita di conto. 2 - Ove l'intestatario non sappia o non possa scrivere, tale circostanza deve essere fatta risultare scrivendo sulla partita medesima l'indicazione "incapace di firmare" oppure "impossibilitato a firmare". 3 - Se l'emissione del libretto è richiesta da persona diversa dal titolare, la firma è fatta apporre non appena questi si presenti all'ufficio per successive operazioni, previo accertamento della sua identità personale. 4 - Nel caso di libretti intestati ad enti, la firma è apposta dal rappresentante dichiarato, quando esiste, ovvero dal rappresentante legale dell'ente. 5 - Sulla partita di conto, di cui al comma 1, l'uffico deve anche indicare il domicilio dell'intestatario o, quando ne sia il caso, quello del rappresentante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-146

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo